Rottamazione tributi locali, la mappa dei Comuni aderenti prima del 31 luglio

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22 Luglio 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Il termine per l’adesione dei Comuni alla Rottamazione quinquies dei tributi locali scade il 31 luglio 2026. Con il comunicato stampa del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiamato Regioni ed enti locali sull’ultimo appuntamento utile per deliberare la definizione agevolata dei carichi di propria competenza già affidati all’agente della riscossione, dall’IMU alla TARI, dal bollo auto alle multe stradali. Chi non delibera lascia i propri contribuenti fuori dalla sanatoria, senza possibilità di recupero successivo.

In sintesi

  • Regioni ed enti locali devono adottare il provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo ad AdER entro il 31 luglio 2026;
  • il termine, fissato in origine al 30 giugno, è stato spostato dalla Legge n. 113/2026 di conversione del DL n. 63/2026;
  • la definizione agevolata riguarda i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, esclusi i debiti da condanna della Corte dei conti;
  • la finestra di adesione dei contribuenti va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con comunicazione delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027;
  • l’adesione dipende dalla delibera di ciascun ente e AdER non pubblica alcun elenco degli enti aderenti.

Termine del 31 luglio per Comuni e Regioni

Ogni ente interessato deve adottare un apposito provvedimento di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad AdER entro il 31 luglio 2026. La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno, è stata differita dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026, che ha ridefinito a cascata anche i termini successivi per l’Agenzia e per i contribuenti.

L’impianto della misura nasce dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026. La norma estende la Rottamazione quinquies ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Nella sezione “Enti creditori” del sito di AdER è disponibile il modello Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali, da compilare e inviare via PEC insieme alla delibera all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Modello AdER per la comunicazione di adesione degli enti territoriali alla rottamazione dei tributi locali

Nel modello vanno indicati i dati dell’ente creditore, gli estremi della delibera e il codice ente, che permette ad AdER di rendere disponibili ai debitori i dati per individuare i carichi definibili. In caso di fusioni di Comuni o unioni di enti, vanno riportati anche i codici degli enti confluiti che avevano affidato i carichi nel periodo coperto. Solo dopo la scelta dell’ente è possibile individuare i carichi effettivamente definibili per ciascun debitore.

Doppio binario tra carichi AdER e entrate riscosse in proprio

La rottamazione dei tributi locali si applica soltanto ai carichi affidati ad AdER. I tributi che il Comune gestisce in riscossione diretta, o che affida a una società in house o a un concessionario privato, seguono un binario del tutto separato: per questi la Legge di Bilancio 2026 riconosce agli enti la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma delle entrate locali, con requisiti, tempi e importi decisi da ciascuna amministrazione.

La distinzione ha effetti pratici immediati. Un contribuente può trovarsi con una vecchia TARI affidata ad AdER e quindi rottamabile con la procedura estesa agli enti territoriali, un accertamento più recente notificato direttamente dal Comune e sanabile solo se l’ente ha approvato un proprio regolamento, e una multa gestita da un concessionario privato che non rientra in nessuna delle due misure.

Roma Capitale ha attivato entrambi i binari con lo stesso atto: la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026 approva il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge n. 199/2025, e contestualmente aderisce alla rottamazione per i carichi già affidati agli agenti della riscossione. Per i contribuenti capitolini si aprono due strade distinte, con regole e scadenze diverse.

Come verificare l’adesione del proprio Comune

La verifica va fatta sul sito istituzionale dell’ente, perché la pubblicazione del provvedimento è essa stessa un adempimento imposto dalla norma e AdER non diffonde alcun elenco nazionale degli enti aderenti. I controlli da eseguire sono quattro:

  • cercare nell’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente la delibera che richiama l’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, verificando che risulti pubblicata entro il 31 luglio 2026;
  • controllare se lo stesso atto approva anche un regolamento di definizione agevolata delle entrate non iscritte a ruolo, perché le due misure hanno requisiti e finestre di adesione differenti;
  • identificare sull’atto ricevuto il soggetto incaricato della riscossione, distinguendo tra AdER, società in house dell’ente e concessionario privato;
  • consultare l’area riservata del portale di AdER dal 15 ottobre 2026, data entro la quale l’Agenzia rende disponibili i dati per individuare i carichi effettivamente definibili.

Senza delibera dell’ente entro il termine, i contribuenti di quel territorio non troveranno alcun carico definibile a proprio nome. Il codice ente indicato nel modello trasmesso ad AdER consente all’Agenzia di associare i carichi al debitore, e senza quella comunicazione l’associazione non avviene.

Sanatoria IMU, TARI, patrimoniali e multe

La disciplina interessa un’ampia platea di debiti locali affidati ad AdER. Nel caso dei Comuni, la sanatoria può comprendere:

  • l’IMU non pagata, se il relativo carico è stato affidato all’agente della riscossione nel periodo ammesso;
  • la TARI e gli altri prelievi locali arretrati, quando risultano da carichi trasmessi alla riscossione nazionale;
  • le entrate patrimoniali e le tariffe non versate, se incluse nel provvedimento dell’ente creditore;
  • le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali, con una disciplina distinta rispetto ai tributi.

Il contribuente deve quindi verificare due condizioni concorrenti: il carico deve essere stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023 e l’ente creditore deve aver aderito alla definizione agevolata. La mancanza di una delle due esclude il carico dalla sanatoria.

Multe Polizia Locale solo con delibera dell’ente

Le multe stradali elevate dalla Polizia Locale rientrano nella definizione agevolata soltanto se il Comune ha deliberato l’adesione, perché il credito è di titolarità dell’ente e non dello Stato. È la differenza che separa questa misura dalla sanatoria dei carichi statali, dove le sanzioni del Codice della Strada seguono automaticamente il canale nazionale quando sono state irrogate da amministrazioni dello Stato.

Anche in caso di adesione, l’agevolazione ha effetti limitati. La sanzione principale è dovuta per intero, mentre l’abbattimento riguarda gli interessi comunque denominati, compresa la maggiorazione semestrale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Il trattamento delle contravvenzioni al Codice della Strada risulta quindi diverso da quello previsto per IMU e TARI, perché la rottamazione alleggerisce la quota accessoria maturata durante la riscossione senza cancellare l’importo originario della violazione.

Il peso di questa componente emerge dai numeri messi in delibera dagli enti. A Napoli, dove il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con la delibera n. 64 del 5 giugno 2026, il magazzino crediti affidato ad AdER ammonta a circa 2,19 miliardi di euro, di cui 1,502 miliardi riferiti a sanzioni del Codice della strada e 600 milioni a entrate tributarie.

Domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026

Il calendario dei carichi locali segue una procedura separata rispetto alla finestra ordinaria della Rottamazione quinquies statale, già chiusa il 30 aprile 2026. Entro il 15 ottobre 2026, AdER renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.

La dichiarazione di adesione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Le modalità saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 ottobre e la domanda potrà essere integrata entro la stessa scadenza finale. Chi ha un contenzioso pendente sui carichi inseriti deve dichiararlo e assumere l’impegno a rinunciare al giudizio.

Pagamento dal 31 marzo 2027 fino a 54 rate

Le somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Il minimo di rata implica che per debiti complessivi inferiori a 5.400 euro il piano avrà una durata più breve dei nove anni.

Le prime rate del 2027 scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dalla sesta rata, a partire dal 2028, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° aprile 2027.

Comunicazione AdER entro il febbraio 2027

Dopo l’invio della domanda, l’agente della riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze di pagamento.

Gli effetti sulle dilazioni in corso si determineranno di conseguenza. Per i contribuenti con piani già attivi, la valutazione dovrà tenere conto sia del vantaggio della rottamazione sia delle conseguenze sulla rateazione precedente.

Scadenze della rottamazione dei tributi locali

Il calendario aggiornato per enti e contribuenti dopo le modifiche della Legge n. 113/2026 è riepilogato di seguito.

ScadenzaAdempimento
31 luglio 2026Regioni ed enti locali pubblicano il provvedimento sul sito istituzionale e lo trasmettono ad AdER via PEC con il modello compilato
15 ottobre 2026AdER pubblica le modalità telematiche e rende disponibili i dati dei carichi definibili
dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026I contribuenti presentano la domanda di adesione, integrabile entro lo stesso termine
28 febbraio 2027AdER comunica le somme dovute, l’importo delle rate e le relative scadenze
31 marzo 2027Scadenza della prima o unica rata, che perfeziona l’adesione

Domande frequenti

Un Comune che non delibera entro luglio può aderire più tardi?

No. Il termine del 31 luglio 2026 vale per la pubblicazione e la trasmissione ad AdER del provvedimento di adesione, previsto dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026. Senza la delibera dell’ente entro quella data, i contribuenti di quel territorio non trovano carichi definibili a proprio nome e la rottamazione dei tributi locali non si attiva per quell’amministrazione.

Un Comune che ha già deliberato prima del 30 giugno deve rideliberare?

No. Il differimento al 31 luglio introdotto dalla Legge n. 113/2026 non obbliga gli enti che hanno già adottato l’atto ad approvarne uno nuovo, nemmeno se nella delibera avevano riportato le scadenze poi modificate, perché quelle date sono fissate dalla legge e non sono nella disponibilità del Comune.

I tributi che il Comune riscuote in proprio rientrano nella rottamazione?

No. La misura riguarda soltanto i carichi affidati ad AdER. Per i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati vale invece la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, riconosciuta agli enti territoriali dalla legge di bilancio 2026, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.

Una multa della Polizia Locale può essere rottamata?

Solo se il Comune ha deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026 e il carico è stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023. Anche in quel caso la sanzione principale è dovuta per intero: la definizione agevolata abbatte le componenti accessorie, ossia interessi comunque denominati, maggiorazione semestrale prevista per le sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.