Nuova Marcora: cambiano gli incentivi alle PMI cooperative

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6 Agosto 2025, di Anna Fabi – PMI.it

Una ventata di novità sta per investire il panorama degli incentivi per le cooperative di piccola e media dimensione in Italia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha infatti emanato il nuovo decreto direttoriale il 30 luglio 2025, che mira a rendere più efficace e trasparente il regime di aiuto “Nuova Marcora“. Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente decreto del 31 marzo 2021 e le sue successive modifiche e integrazioni.

Il nuovo decreto non altera la natura degli incentivi, ma ne migliora le modalità operative attraverso una più precisa definizione dell’iter procedurale, nonché delle condizioni per l’accesso, la stipula e l’erogazione del finanziamento agevolato.

Nuova Marcora: chi può beneficiarne

L’obiettivo principale del “Nuova Marcora” – istituito originariamente con decreto ministeriale del 4 gennaio 2021 – è rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative di tutti i settori produttivi operanti su tutto il territorio nazionale, favorendo la crescita economica e l’occupazione.  Le agevolazioni sono rivolte a società cooperative che presentano specifici requisiti:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (le cooperative estere devono avere almeno una sede operativa in Italia alla data della prima richiesta di erogazione, con investimenti realizzati sul territorio nazionale;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in scioglimento o liquidazione, non sottoposte a procedure concorsuali e non definibili come “impresa in difficoltà”.

Attenzione però al nuovo requisito a partire dal 2 ottobre 2025 per le società cooperative di medie dimensioni: dovranno essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (per le cooperative di micro e piccola dimensione si applicherà dal 1° gennaio 2026).

Sono invece sempre escluse dal regime di aiuto della Nuova Marcora le cooperative che non hanno rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, o quelle che non hanno restituito somme dovute per revoche di agevolazioni ministeriali. Sono inoltre escluse quelle con sanzioni interdittive o i cui legali rappresentanti/amministratori abbiano condanne definitive per reati che comportano esclusione dalle procedure di appalto.

Iniziative finanziabili

Le agevolazioni della Nuova Marcora possono essere concesse per due tipologie di iniziative.

  • Realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della domanda, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei (Regolamento di esenzione o, per settori specifici come l’agricoltura e la pesca, il Regolamento esenzione agricoltura o il Regolamento de minimis pesca). Le spese sono ammissibili se sostenute successivamente alla presentazione della domanda. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori (permessi, studi di fattibilità) non sono considerati avvio del programma.
  • Copertura di esigenze di liquidità aziendale direttamente finalizzate all’attività d’impresa, nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili. Queste possono essere connesse a investimenti (da completare entro 36 mesi dalla stipula del contratto) o a fabbisogni di capitale circolante legati alla fase di nascita, sviluppo o consolidamento della cooperativa, commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

NB: i programmi di investimento devono essere conclusi entro 36 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni.

Esempi di spese NON ammissibili

  • Mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
  • Spese effettuate con contratto “chiavi in mano”.
  • Macchinari, impianti e attrezzature usati.
  • Imposte e tasse.
  • Titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro.
  • Spese di funzionamento, notarili, scorte, materiali di consumo.
  • Beni relativi all’attività di rappresentanza.
  • Acquisto di automezzi non strettamente necessari all’attività d’impresa.
  • Acquisto di immobili già beneficiari di altri aiuti nei dieci anni precedenti (salvo revoca e recupero totale degli aiuti).
  • Commesse interne.
  • Beni acquisiti con locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa.

Come si presenta la richiesta di finanziamento

La procedura di richiesta prevede la presentazione della seguente documentazione indicata negli allegati al decreto:

  • domanda di finanziamento agevolato (secondo l’allegato n. 2 al decreto);
  • piano di attività (per investimenti o per esigenze di liquidità (secondo l’allegato n. 3);
  • dichiarazione antimafia per finanziamenti pari o superiori a 150.000 euro (allegato n. 4).

La documentazione può essere inviata alle società finanziarie tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso portale dedicato. I dettagli saranno resi noti sui siti web del Ministero.

Ogni cooperativa può beneficiare del finanziamento agevolato una sola volta nell’arco di 36 mesi, con un’importante eccezione per le cooperative costituite prevalentemente da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende che intendono trasferirsi ai lavoratori stessi.

Valutazione e stipula del contratto

Le società finanziarie esaminano la richiesta sulla base di criteri specifici, verificando la sostenibilità dell’iniziativa e la coerenza delle spese. Effettuano anche verifiche antimafia e sulla regolarità contributiva. La delibera di concessione o rigetto della domanda avviene entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

Una volta accertata la disponibilità delle risorse da parte del Ministero, il contratto di finanziamento deve essere stipulato entro 180 giorni dalla comunicazione di disponibilità, con possibilità di una proroga di 60 giorni su richiesta motivata.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

L’erogazione del finanziamento agevolato varia in base alla tipologia di iniziativa.

  • Per gli investimenti avviene per stati di avanzamento lavori. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento sono definiti nel contratto.
  • Per spese con atto pubblico (es. acquisto immobili) l’erogazione può essere richiesta in unica soluzione contestualmente alla stipula dell’atto. In tal caso, le somme vengono preventivamente trasferite dalle società finanziarie sul conto corrente del Notaio rogante per garantirne la disponibilità.

Le richieste di erogazione devono essere presentate dalle cooperative con l’allegato n. 5, insieme ai titoli di spesa (anche non quietanzati). Per le erogazioni successive alla prima, è necessaria la dimostrazione dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa precedenti.

Tutti i pagamenti devono avvenire tramite bonifici bancari o postali e ricevute bancarie, da conti intestati alle cooperative beneficiarie, garantendo la tracciabilità attraverso l’indicazione del CUP (Codice Unico Progetto) o della misura “Nuova Marcora” nella causale. Per beni materiali, è richiesta una dichiarazione del fornitore che attesti la nuova fabbricazione.

È possibile richiedere un’anticipazione del 25% dell’importo concesso. Le erogazioni avvengono entro 60 giornidalla richiesta completa (90 giorni per l’ultimo stato di avanzamento lavori). L’ultima erogazione per i programmi di investimento è subordinata a un sopralluogo da parte delle società finanziarie per verificare la realizzazione e conformità del programma.

Per le iniziative relative alla liquidità aziendale, l’erogazione avviene in un’unica soluzione.